Fornitura, progettazione e installazione di un impianto di climatizzazione: come si concretizza l’accettazione tacita dell’opera

Necessaria una manifestazione negoziale di gradimento, anche per facta concludentia, che la mera ricezione non integra, in presenza di elementi contrastanti con la presunta volontà di accettare, e che presuppone, in particolare, che il committente sia stato posto in condizione di verificare l’opera

Fornitura, progettazione e installazione di un impianto di climatizzazione: come si concretizza l’accettazione tacita dell’opera

Il Codice Civile, pur non definendo l’accettazione tacita dell’opera, ne indica i presupposti nella consegna al committente e, quale fatto concludente, nella ricezione senza riserve. Consegna e accettazione, tuttavia, non coincidono: la consegna è atto materiale di messa a disposizione del bene, mentre l’accettazione esige una manifestazione negoziale di gradimento, anche per facta concludentia, che la mera ricezione non integra, in presenza di elementi contrastanti con la presunta volontà di accettare, e che presuppone, in particolare, che il committente sia stato posto in condizione di verificare l’opera.
Questa la prospettiva tracciata dai giudici (ordinanza numero 25702 del 22 settembre 2026 della Cassazione) alla luce del contenzioso sorto in merito a fornitura, progettazione e installazione di un impianto di climatizzazione nei locali di una sala cinematografica in corso di completamento.
Casus belli è, ovviamente, il saldo del corrispettivo pattuito per l’intera opera.
La società che ha effettuato i lavori chiede di essere pagata. La società proprietaria della sala cinematografica, invece, si oppone, deducendo l’inadempimento della appaltatrice e i gravi vizi dell’opera e chiedendo, la risoluzione del contratto, la restituzione dell’acconto – pari a 30mila euro – e il risarcimento dei danni.
Per il giudice d’Appello non ci sono dubbi: la società che ha realizzato i lavori deve essere pagata. Ciò a fronte della ricezione, senza riserve, dell’opera, ricezione desunta dalla sola sequenza dell’installazione completata a metà luglio e dell’utilizzo i successivi primi giorni di agosto.
Ma, obiettano i magistrati di Cassazione, non ci si è in alcun modo confrontati con il fatto  che fino ai primi di agosto l’impianto non poteva essere collaudato, perché nei locali mancavano l’alimentazione elettrica, i controsoffitti e altre opere, e che proprio al primo utilizzo i vizi furono denunciati.
Poiché un impianto di climatizzazione privo di alimentazione elettrica non può essere verificato nel suo funzionamento, tale fatto, ove considerato, vale a escludere che la condotta della committente integri una rinuncia tacita al diritto di verifica e, con essa, l’accettazione senza riserve, precisano i magistrati di Cassazione.
Nodo gordiano è, quindi, la presunta avvenuta accettazione tacita dell’opera, da cui il giudice d’Appello ha tratto l’esclusione della garanzia per vizi.
Su questo fronte la società proprietaria della sala cinematografica pone in evidenza un fatto decisivo, a suo dire, e cioè quello costituito dall’oggettiva impossibilità di procedere alla verifica o al collaudo dell’opera nel periodo intercorso tra la consegna e il primo utilizzo dell’impianto, impossibilità dipesa dalla mancanza dell’alimentazione elettrica, essendo i locali in corso di completamento, e attestata dalla dichiarazione resa in interrogatorio formale dal legale rappresentante della stessa appaltatrice, secondo cui l’impianto, pur ultimato, non poteva essere collaudato per la mancanza di alimentazione elettrica, dei controsoffitti e di altre opere. In aggiunta, poi, anche la circostanza dell’immediata denuncia dei vizi in occasione della prima accensione.
Questa obiezione è fondata, secondo i magistrati di Cassazione, poiché in Appello si è desunto la ricezione senza riserve dalla sola sequenza dell’installazione completata a metà luglio e dell’utilizzo nei primi giorni di agosto, senza in alcun modo confrontarsi con il fatto che l’impianto non poteva essere collaudato, perché nei locali mancavano l’alimentazione elettrica, i controsoffitti e altre opere, e che proprio al primo utilizzo i vizi furono denunciati.
Poiché un impianto di climatizzazione privo di alimentazione elettrica non può essere verificato nel suo funzionamento, tale fatto, ove considerato, vale a escludere che la condotta della committente integri una rinuncia tacita al diritto di verifica e, con essa, l’accettazione senza riserve, chiariscono i giudici di Cassazione.
Evidente l’errore compiuto in Appello, laddove il giudice ha qualificato come comportamento accettante, da parte della società proprietaria della sala cinematografica, l’aver ricevuto la completa installazione dell’impianto nei propri locali nella prima quindicina di luglio e l’averlo utilizzato nello spettacolo inaugurale nei primi giorni di agosto, e ha desunto l’accettazione dall’utilizzo intervenuto dopo che l’installazione era stata completata.
A questo proposito, l’inerzia della committente nell’intervallo tra installazione dell’impianto e spettacolo inaugurale è potenzialmente rilevante, ma in questo quadro si inserisce il fatto che in quel periodo la verifica fosse impossibile, e ciò rende impossibile qualificare la condotta della committente quale inerzia.

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