Nuova gestione di una farmacia: chiarimenti sull’indennità di avviamento

Va negato il diritto all’avviamento, preteso dal precedente titolare della struttura, quando non vi è una continuità aziendale con quella gestione

Nuova gestione di una farmacia: chiarimenti sull’indennità di avviamento

In materia di esercizi farmaceutici, l’indennità che il gestore che subentra ha da versare in favore del precedente titolare, per evitare che quest’ultimo subisca un ingiustificato depauperamento, costituisce il corrispettivo per l’avviamento, in termini di clientela, derivante dalla conclusa gestione e va riconosciuta tenendo conto dei criteri elaborati in materia di continuità aziendale commerciale, attesa la connotazione spiccatamente imprenditoriale dell’attività trasferita, con conseguente esame anche degli elementi estranei alla disciplina pubblicistica.
Questo il punto fermo fissato dai giudici (ordinanza numero 3374 del 10 febbraio 2025 della Cassazione), i quali, chiamati a prendere in esame il contenzioso relativo alla complessa assegnazione di una sede farmaceutica in un Comune veneto, hanno di conseguenza negato il diritto all’avviamento, preteso dal precedente titolare della struttura, non ravvisando una continuità aziendale con quella gestione, chiusa quattro anni prima.
In generale, la norma
prevede l’obbligo del pagamento di un’indennità di avviamento, da parte del nuovo concessionario della farmacia, in favore del soggetto che ha gestito in precedenza la struttura. Difatti, l’autorizzazione all’esercizio di una farmacia, che non sia di nuova istituzione, comporta l’obbligo di rilevare dal precedente titolare gli arredi, le provviste e le dotazioni attinenti all’esercizio farmaceutico, contenuti nella farmacia e nei locali annessi, nonché di corrispondere allo stesso vecchio titolare un’indennità di avviamento in misura corrispondente a tre annate del reddito medio imponibile della farmacia, accertato agli effetti dell’applicazione dell’imposta di ricchezza mobile nell’ultimo quinquennio.
Centrale è, nella vicenda presa in esame, quella relativa alla spettanza o meno dell’avviamento commerciale nell’ipotesi in cui la farmacia sia rimasta chiusa per un periodo di tre anni, senza alcuno svolgimento di attività imprenditoriale.
In questo caso non può certo rendersi recessiva, spiegano i giudici, la circostanza del mancato esercizio dell’impresa, in quanto è correlata strettamente la sussistenza di un avviamento commerciale all’effettivo esercizio dell’attività di impresa, e quindi di svolgimento dell’attività di gestione della farmacia.
Ai fini della determinazione in concreto del quantum delle indennità di avviamento, la norma pone dei limiti invalicabili, con riguardo all’accertamento della sussistenza o meno dell’an dell’indennità di avviamento, e quindi non può che farsi riferimento ai principi fondamentali dell’avviamento commerciale, e quindi dall’esercizio effettivo della gestione farmaceutica.
In questa ottica, un lasso temporale molto ampio tra la chiusura della originaria farmacia e l’apertura di quella nuova deve necessariamente tenere conto della sussistenza o meno di un avviamento commerciale, da ricondursi strettamente al precedente esercizio dell’attività di farmacia. In tal senso, l’avviamento è preso in considerazione quale bene immateriale inerente all’esercizio farmaceutico, al pari dei beni materiali che il nuovo assegnatario è tenuto a rilevare dal precedente titolare o dai suoi eredi. Pertanto, là dove non vi sia trapasso dell’esercizio farmaceutico, né come insieme di beni materiali, né come avviamento (per essere stato l’esercizio farmaceutico chiuso per lungo tempo, a causa del trasferimento del titolare ad altra sede), quella continuità fra vecchia e nuova gestione, che costituisca il presupposto degli obblighi del nuovo titolare nei confronti del titolare precedente, viene meno.

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