Danni fisici: va provato il nesso con la superficialità del medico

Tocca alla persona danneggiata dimostrare il rapporto causa-effetto tra l’inadempimento dei medici e l’evento dannoso subito

Danni fisici: va provato il nesso con la superficialità del medico

In materia di responsabilità sanitaria, grava sul paziente danneggiato l’onere di provare il nesso causale tra l’inadempimento dei medici e l’evento dannoso da lui subito, dimostrando, così, che la condotta del medico sia stata, secondo il criterio del ‘più probabile che non’, causa concreta della lesione infertagli. Qualora tale prova non venga fornita o la sussistenza del nesso causale rimanga assolutamente incerta, la domanda risarcitoria deve essere rigettata. Questi i principi fissati dai giudici (ordinanza numero 256 del 7 gennaio 2025 della Cassazione), i quali aggiungono che, solo ove tale prova sia fornita dal soggetto danneggiato, incombe sulla struttura sanitaria convenuta l’onere di provare che l’evento infausto si sia verificato per cause ad essa non imputabili. Chiusa così la vicenda giudiziaria originata dall’azione con cui un uomo ha chiamato in causa un’Azienda Sanitaria, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti per aver ricevuto dal medico di guardia al ‘Pronto Soccorso’ una prestazione negligente. Nello specifico, l’uomo ha riferito di essersi presentato al ‘Pronto Soccorso’ di Bojano e di avere segnalato al medico di turno di aver assunto, su prescrizione del proprio medico di base, una dose di antibiotico e di presentare delle reazioni anomale quali vomito, tachicardia, tremori e malesseri. Tranquillizzato, ma non visitato, dal medico in ‘Pronto Soccorso’, l’uomo è tornato a casa ma lì, dopo avere vomitato ancora, si è alzato per aprire la porta di casa, ha perso i sensi e ha sbattuto il viso a terra, riportando un trauma facciale con frattura bilaterale della mandibola e dell’orbita destra, perdita dentaria, indebolimento permanente delle radici inferiori e perdita di sensibilità del labbro sinistro. Secondo l’uomo, i danni riportati a seguito della caduta sono addebitabili alla poca diligenza del medico di guardia e, quindi, sono correlati alla responsabilità dell’Azienda Sanitaria. Di parere opposto, però, i giudici, i quali negano all’uomo il risarcimento, anche perché non fornita la prova di un collegamento causale tra il comportamento poco diligente del medico di guardia e l’episodio di perdita dei sensi, episodio ricondotto allo stato generale di alterazione in cui già versava l’uomo e per il quale gli era stata anche prescritta una terapia antibiotica dal medico di base.

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