Legittima l’azione risarcitoria del figlio nei confronti del padre che non lo ha riconosciuto e lo ha ignorato

Legittimo parlare di illecito civile, in ragione della lesione di diritti costituzionalmente protetti. Sin dalla nascita, difatti, sorge il diritto del figlio, nei confronti di entrambi i genitori, ad essere mantenuto, istruito ed educato

Legittima l’azione risarcitoria del figlio nei confronti del padre che non lo ha riconosciuto e lo ha ignorato

Nell’ipotesi in cui alla procreazione non segua il riconoscimento e l’assolvimento degli obblighi conseguenti alla condizione di genitore, con disinteresse protratto nel tempo nei confronti del figlio, la violazione dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione dei genitori verso la prole non trova sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, potendo integrare gli estremi dell’illecito civile, in ragione della lesione di diritti costituzionalmente protetti, così dando luogo a un’autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali, azione esercitabile anche nell’ambito dell’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità e di maternità e anche per il periodo anteriore alla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, proprio perché sorge, sin dalla nascita, il diritto del figlio, nei confronti di entrambi i genitori, ad essere mantenuto, istruito ed educato.
Se, difatti, al momento della nascita il figlio sia riconosciuto da uno solo dei genitori, tenuto a provvedere per intero alla cura e al mantenimento del nato, non viene meno l’obbligo dell’altro genitore per il periodo anteriore alla pronuncia della dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, proprio perché il diritto del figlio ad essere mantenuto, istruito e educato esiste nei confronti di entrambi i genitori fin dal momento della nascita.
Questi i punti fermi fissati dai giudici (ordinanza numero 6332 del 17 marzo 2026 della Cassazione), i quali aggiungono, analizzando la specifica vicenda loro sottoposta, che il consapevole disinteresse dimostrato dal genitore nei confronti del figlio, durato per anni e connotato dalla violazione degli obblighi di assistenza morale e materiale, determina un vulnus – dalle conseguenze di entità rimarchevole ed anche, purtroppo, ineliminabili – nella sfera giuridica (ossia a quei diritti che, scaturendo dal rapporto di filiazione, trovano fondamento nella Costituzione) del minore, dalla cui crescita senza la figura genitoriale può presumersi iuris tantum l’esistenza del corrispondente danno non patrimoniale, la cui quantificazione può essere operata in via equitativa facendo ricorso alle tabelle di risarcimento del danno da perdita parentale, da assumere in via analogica e con l’applicazione dei dovuti correttivi.
Ampliando l’orizzonte, comunque, i giudici fanno chiarezza, ribadendo che la nozione di illecito endofamiliare si riferisce a tutte le violazioni di doveri che si verificano all’interno del nucleo familiare, perpetrate da un membro nei confronti di uno o più altri facenti parte della medesima compagine. E in questa ottica è stata aperta da tempo la strada alla risarcibilità del danno cagionato dalla violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di coniugio o da quello di filiazione.
Ragionando poi sugli obblighi genitoriali, questi ultimi trovano ragione giustificatrice nello status di genitore, la cui efficacia è datata appunto al momento della nascita del figlio, tant’è che è attribuito effetto retroattivo al riconoscimento o all’accertamento giudiziale della paternità o della maternità.
Detto ciò, va precisato che ai fini del risarcimento del danno subito dal figlio, in conseguenza dell’abbandono da parte di uno dei genitori, occorre che quest’ultimo non abbia assolto ai propri doveri consapevolmente e intenzionalmente, o anche solo ignorando per colpa l’esistenza del rapporto di filiazione.
Con specifico riferimento al danno non patrimoniale subito dal figlio in ragione della condotta del genitore che, anche solo per colpa, si sia sottratto ai doveri, si deve ritenere operante il principio generale secondo cui è comunque necessaria una debita allegazione e prova del pregiudizio subito dalla parte che richiede il risarcimento. Tuttavia la prova può essere offerta anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici, in riferimento alla notoria circostanza che la lesione da perdita della bigenitorialità costituisce di per sé un fatto noto, da cui poter desumere un’alterazione della vita del figlio, che comporta scelte ed opportunità diverse da quelle di un bambino che possa godere della presenza e dell’assistenza materiale di entrambi i genitori.
In sostanza, la condotta illecita, ossia il disinteresse genitoriale, riversata nella sfera giuridica della vittima, cioè del minore, determina la privazione della presenza del genitore nella vita del figlio, che non può non comportare conseguenze durante la vita del bambino, segnando la sua crescita e le sue relazioni all’interno della famiglia e al di fuori di essa.
Tutti questi elementi emergono nella vicenda in esame, poiché il minore è nato da una relazione fuori dal matrimonio e l’uomo non si è mai premurato di conoscere il figlio, disinteressandosi parimenti di tutti gli aspetti relativi al suo sostentamento del bambino, di cui si sono fatti carico completamente madre e nonna del bambino.

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