Partecipazione dei creditori alla liquidazione: il termine fissato dal liquidatore non è perentorio
Plausibile l’accoglimento di istanze di partecipazione presentate in ritardo
La funzione perequativo-compensativa opera soltanto ove sia rigorosamente accertato che lo squilibrio tra le condizioni economico patrimoniali dei due ex coniugi derivi dal sacrificio, da parte del coniuge economicamente più debole
Assume non secondaria rilevanza il corretto e completo assolvimento degli oneri di informazione che gravano sul debitore