Venditore pretende il pagamento: ha l’onere di provare il titolo del suo diritto

Impossibile, però, pretendere dal venditore anche la dimostrazione del mancato pagamento da parte del compratore

Venditore pretende il pagamento: ha l’onere di provare il titolo del suo diritto

Il creditore che agisce per il pagamento ha l’onere di provare il titolo del suo diritto, non anche il mancato pagamento, giacché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l’eccepisce.
Questo il punto fermo fissato dai giudici (ordinanza numero 24213 del 29 agosto 2025 della Cassazione), i quali, chiamati a prendere in esame il contenzioso relativo al pagamento di una fornitura di mangime, aggiungono che, ragionando in altra prospettiva, quando il debitore eccepisce il pagamento mediante produzione di assegni o cambiali, non è sufficiente la semplice allegazione di tali titoli per fornire la prova di un pagamento avente efficacia estintiva rispetto ad un determinato credito. E il debitore è tenuto a dimostrare il collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti azionati, qualora vi sia contestazione da parte del creditore, atteso che assegni e cambiali presuppongono per loro natura l’esistenza di un’obbligazione cartolare e l’astrattezza della causa.
In ballo, nella vicenda in esame, una cifra superiore di poco ai 50mila euro. Il compratore, cioè un privato, mette sul tavolo assegni ed ulteriori effetti cambiari per di provare l’avvenuto pagamento, seppur parziale, delle somme portate dalle fatture poste dal mangimificio venditore a fondamento del decreto ingiuntivo.
Quei documenti sono ritenuti sufficienti dai giudici d’Appello, per i quali, a fronte di un accertato rapporto commerciale, il compratore ha dato prova di aver pagato parzialmente le somme richieste, versando 25mila e 500 euro.
Di diverso parere, invece, i magistrati di Cassazione, i quali osservano che si pone un problema di imputazione del pagamento quando il debitore ha nei confronti del creditore più debiti della stessa specie e la prestazione non è sufficiente ad estinguerli tutti. In questo caso, il debitore ha la facoltà di imputare il pagamento al debito che intende soddisfare, ovvero di determinare quale sia il debito che con il pagamento eseguito vuole estinguere, facoltà, questa, che viene esercitata mediante una dichiarazione unilaterale recettizia che può essere anche non espressa. Però, in assenza dell’imputazione del pagamento ad uno specifico debito, operano le regole sussidiarie previste dal Codice Civile, secondo cui l’imputazione va fatta al debito scaduto o, tra più debiti scaduti, a quello meno garantito o, tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore, o, tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico ed, infine, proporzionalmente ai vari debiti. Inoltre, se il debitore non esercita la facoltà relativa all’imputazione del pagamento, allora l’imputazione può essere fatta dal creditore in sede di rilascio della quietanza ed in questo caso, se il debitore riceve la quietanza, accetta anche l’imputazione compiuta dal creditore e non può più pretendere una diversa imputazione, fatta eccezione per le ipotesi specificamente previste in cui vi sia stato dolo o sorpresa da parte del creditore
Il creditore che agisce per il pagamento ha l’onere di provare il titolo del suo diritto, non anche il mancato pagamento, giacché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l’eccepisce. L’onere della prova torna a gravare sul creditore il quale, di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento a un determinato credito, controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso da quello indicato dal debitore, fermo restando che, in caso di crediti di natura omogenea, la facoltà del debitore di indicare a quale debito debba imputarsi il pagamento va esercitata e si consuma all’atto del pagamento stesso, sicché una successiva dichiarazione di imputazione, fatta dal debitore senza l’adesione del creditore, è giuridicamente inefficace.
Ne consegue che tale principio non può trovare applicazione quando il pagamento venga eccepito e provato mediante la produzione di assegni o cambiali, che per la loro natura presuppongono l’esistenza di un’obbligazione cartolare (e l’astrattezza della causa), così da ribaltare nuovamente l’onere probatorio in capo al debitore, che deve dimostrare il collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti azionati, ove ciò sia contestato dal creditore. Non è infatti sufficiente la semplice allegazione di assegni per fornire la prova di un pagamento avente efficacia estintiva se eseguito con riferimento ad un determinato credito. Il debitore è infatti tenuto a dimostrare il collegamento degli assegni prodotti con i crediti azionati allorché vi sia contestazione da parte del creditore.

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