Precedenti penali a carico dello straniero sposato con una italiana: in discussione il decreto di espulsione

Necessario tenere conto, in concreto, nel caso specifico, della vita privata dello straniero e del fatto che le pubblicazioni del matrimonio siano avvenute prima dell’emanazione del provvedimento espulsivo

Precedenti penali a carico dello straniero sposato con una italiana: in discussione il decreto di espulsione

I gravi precedenti penali a carico dello straniero non bastano a legittimarne in automatico l’espulsione, una volta appurato il suo matrimonio con una cittadina italiana.
Questa la prospettiva tracciata dai giudici (ordinanza numero 33146 del 18 dicembre 2025 della Cassazione), chiamati a prendere in esame la vicenda riguardante un cittadino tunisino.
Scenario della vicenda è l’Abruzzo. Riflettori puntati su un uomo, di origini tunisine, destinatario di un provvedimento di espulsione dall’Italia, emesso dalla Prefettura e poggiato, soprattutto, sui precedenti penali a suo carico.
Importanti, però, sono soprattutto le date: il decreto di espulsione è datato 6 dicembre 2023; il 22 dicembre, però, lo straniero sposa, secondo rito civile, una donna italiana. Proprio per quest’ultimo dettaglio, l’uomo ritiene illegittimo il suo allontanamento dall’Italia. Per la Prefettura, però, a pesare, più di tutto, è la pericolosità sociale dello straniero, come testimoniato da numerosi e gravi precedenti penali, anche in materia di stupefacenti. Di conseguenza, l’espulsione è un atto obbligatorio, secondo la Prefettura, e su questo punto concorda il Giudice di pace, che respinge le obiezioni sollevate dallo straniero. Nello specifico, per il Giudice di pace è prevalente l’interesse alla sicurezza pubblica rispetto al diritto dello straniero alla vita familiare: in sostanza, nello specifico caso, procedendo al delicato bilanciamento tra la tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza nazionale e il sacrificio del diritto individuale, è sicuramente preminente il primo. Ciò, in ragione del fatto che i carichi pendenti a carico dello straniero sono assai gravi, mette nero su bianco il Giudice di pace.
Di parere differente, invece, i magistrati di Cassazione, i quali accolgono le obiezioni sollevate dal legale che rappresenta il cittadino tunisino, obiezioni centrate su diritto alla vita privata e alla vita familiare, da un lato, e bilanciamento tra sicurezza pubblica e diritti fondamentali, dall’altro.
Prima di esaminare la vicenda, però, viene ribadito che il diritto alla vita privata e alla vita familiare rientra nel catalogo dei diritti fondamentali connessi alla dignità della persona, tutelati dalla Costituzione e dalla ‘Convenzione europea dei diritti dell’uomo’, diritti che non possono essere compressi mediante automatismi ma solo attraverso un bilanciamento concreto con esigenze di sicurezza nazionale od ordine pubblico.
Proprio per questo, è evidente, secondo i magistrati di Cassazione, l’errore compiuto dal Giudice di pace e consistito nel ritenere l’espulsione, a fronte dei dettagli della vicenda relativa al cittadino tunisino, un atto obbligatorio e vincolato sulla base dei precedenti penali dello straniero, senza valutarne la situazione familiare già consolidata.
Ampliando l’orizzonte, in tema di espulsione del cittadino straniero, la norma secondo cui è necessario tener conto, nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, della natura e dell’effettività dei vincoli familiari, della durata del soggiorno, nonché dell’esistenza di legami con il Paese d’origine, si applica – con valutazione caso per caso – anche al cittadino straniero che abbia legami familiari in Italia, ancorché non nella posizione di richiedente formalmente il ricongiungimento familiare, e ciò in linea con la nozione di diritto all’unità familiare.
E proprio con riferimento alla disciplina relativa al rilascio del ‘permesso di soggiorno’ per

ricongiungimento familiare è stato tracciato il principio secondo cui nell’ambito delle relazioni interpersonali, ogni decisione che colpisce uno dei soggetti della relazione familiare o genitoriale finisce per ripercuotersi anche sull’altro soggetto ed il distacco dal nucleo familiare è troppo grave perché la decisione sia rimessa in forma generalizzata ed automatica a presunzioni assolute, stabilite con legge, e ad automatismi procedurali, senza lasciare spazio ad un circostanziato esame della situazione particolare dello straniero e dei suoi familiari.
Tornando alla vicenda in esame, il Giudice di pace non risulta aver tenuto conto in concreto della vita privata dello straniero e del fatto che le pubblicazioni del matrimonio fossero avvenute prima dell’emanazione del provvedimento espulsivo, osservano i magistrati di Cassazione, ma si è limitato ad una non motivata valutazione di soccombenza delle ragioni ostative all’espulsione allegate e provate dallo straniero.
Necessaria, quindi, una nuova decisione del Giudice di pace, il quale, alla luce delle indicazioni fornite dai magistrati di Cassazione, dovrà rivalutare la posizione del cittadino tunisino, svolgendo un concreto ed attuale bilanciamento dell’interesse alla sicurezza con il rispetto effettivo della vita privata dello straniero.

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