Accordo di ristrutturazione dei debiti: impossibile la modifica unilaterale da parte del debitore
ecessaria l’attivazione di una nuova procedura
La funzione perequativo-compensativa opera soltanto ove sia rigorosamente accertato che lo squilibrio tra le condizioni economico patrimoniali dei due ex coniugi derivi dal sacrificio, da parte del coniuge economicamente più debole
Assume non secondaria rilevanza il corretto e completo assolvimento degli oneri di informazione che gravano sul debitore