Assegno divorzile minimal: fatale la mancanza di prove in merito a rinunce lavorative

La funzione perequativo-compensativa opera soltanto ove sia rigorosamente accertato che lo squilibrio tra le condizioni economico patrimoniali dei due ex coniugi derivi dal sacrificio, da parte del coniuge economicamente più debole

Assegno divorzile minimal: fatale la mancanza di prove in merito a rinunce lavorative

Assegno divorzile minimal se l’ex coniuge più debole economicamente non ha provato di avere sacrificato aspettative lavorative per dedicarsi alla famiglia. Questa la visione tracciata dai giudici (ordinanza numero 15661 del 22 maggio 2026 della Cassazione), i quali, chiamati a prendere in esame l’ennesimo scontro tra ex moglie ed ex marito, hanno ribadito che, in tema di assegno divorzile, la funzione perequativo-compensativa opera soltanto ove sia rigorosamente accertato che lo squilibrio tra le condizioni economico‑patrimoniali dei due ex coniugi derivi dal sacrificio, da parte del coniuge economicamente più debole, di concrete occasioni lavorative o di crescita professionale in favore della vita familiare. Senza la prova di tale sacrificio, l’assegno può essere riconosciuto esclusivamente in una dimensione assistenziale, senza che la sola durata del matrimonio o la mera sproporzione reddituale possano giustificare il riconoscimento anche della componente perequativo‑compensativa.
Confermata così in Cassazione la cifra – 250 euro mensile – sancita in Appello in favore della donna, cifra da quest’ultima ritenuta troppo bassa.
Analizzando i dettagli della vicenda, si è appurato che la donna non ha provato di aver fatto ricerca di attività lavorativa né tantomeno ha dato prova di aver lavorato, pur avendo due figlie già grandi all’epoca – rispettivamente, una di 15 anni e una di 10 anni –. Peraltro, è emerso che la donna vive in un immobile in comproprietà con i fratelli, mentre l’ex marito convive con un’altra persona, dalla quale ha avuto un altro figlio.
Per fare chiarezza, i magistrati di Cassazione ribadiscono che la funzione perequativo-compensativa dell’assegno divorzile presuppone che il coniuge economicamente più debole abbia sacrificato occasioni lavorative o di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia, restando irrilevanti le motivazioni soggettive che abbiano portato a compiere tale scelta, che è stata comunque accettata e condivisa dal coniuge, perché l’assegno di divorzio mira, sotto tale aspetto, a compensare lo squilibrio economico conseguente all’impiego delle proprie energie e attitudini in seno alla famiglia, piuttosto che in attività lavorative, o in occasioni di crescita professionale produttive di reddito, indipendentemente dal fatto che alla base di tale scelta vi siano state ragioni affettive o di semplice opportunità economico-relazionale.
Di conseguenza, l’assegno di divorzio, avente funzione anche perequativa-compensativa, presuppone un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, presente al momento del divorzio, sia l’effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, mentre, in assenza di tale prova, l’assegno può giustificarsi solo per esigenze strettamente assistenziali. E nella vicenda in esame la donna non ha allegato che lo squilibrio reddituale rispetto all’ex marito coniugi sia davvero da attribuire ad una sua rinuncia ad occasioni di lavoro, non avendo ella provato di avere ricercato attività lavorative durante la convivenza matrimoniale.

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