Concordato minore: non è fondamentale il requisito della meritevolezza del debitore

Assume non secondaria rilevanza il corretto e completo assolvimento degli oneri di informazione che gravano sul debitore

Concordato minore: non è fondamentale il requisito della meritevolezza del debitore

Va escluso categoricamente che il requisito della cosiddetta meritevolezza del debitore costituisca ex se un presupposto di accesso alla procedura di concordato minore.
Questo il punto fermo fissato dai giudici (ordinanza numero 14800 del 18 maggio 2026 della Cassazione), i quali hanno, di conseguenza, negato il concordato minore ad un imprenditore individuale operante nel settore della ristorazione.
Ampliando l’orizzonte, però, ai fini del regolare avanzamento della procedura di concordato minore, assume non secondaria rilevanza il corretto e completo assolvimento degli oneri di informazione che gravano sul debitore. Il riferimento è: alla documentazione che il debitore è tenuto ad allegare alla domanda di concordato minore, che comprende, tra l’altro, l’intero corredo delle scritture contabili e delle dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva infra-triennali, una relazione aggiornata sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria; una disclosure sugli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione infra-quinquennali; all’allegazione di una relazione particolareggiata dell’organismo di composizione della crisi – evidentemente allestita a partire dalle informazioni diligentemente fornite dal debitore – che deve includere, tra l’altro, in chiave retrospettiva, l’indicazione delle cause dell’indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell’assumere obbligazioni, e, in chiave attuale e prospettica, l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempierle, e, in chiave di autoresponsabilità dichiarativa, l’indicazione di eventuali atti compiuti in frode, o comunque impugnati dai creditori, e, in chiave attestativa, la valutazione sulla completezza e attendibilità di tutta la documentazione depositata a corredo della domanda, oltre che sulla fattibilità del piano e sulla sua convenienza rispetto all’alternativa della liquidazione controllata.
Difatti, il ‘Codice della crisi d’impresa’ estende la grave sanzione dell’inammissibilità della domanda di concordato minore all’ipotesi in cui non sia depositata tutta la documentazione prevista, con la conseguenza che il relativo scrutinio del Tribunale non può essere meramente formale, e così ridursi al riscontro di un deposito purchessia, ma richiede il deposito di documenti completi, chiari, attendibili e, così, conformi alle prescrizioni delle norme, in modo da risultare funzionali al loro scopo.
Inoltre, la normativa conferisce rilevanza, ai fini della revoca dell’omologazione, non solo al dolo, ma anche alla colpa grave del debitore che abbia aumentato o diminuito il passivo, accanto alla sottrazione o dissimulazione dell’attivo, alla dolosa simulazione di attività inesistenti e al compimento di atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.
La ragione di un così corposo onere di allegazione e produzione, tale da integrare una vera e propria disclosure, si spiega con la notevole rilevanza che l’informazione riveste per i creditori, in vista della compiuta espressione di un consenso davvero informato. Esigenza qui particolarmente avvertita, dal momento che, per un verso, il concordato minore fa di regola gravare sui creditori il rischio della prosecuzione dell’attività (imprenditoriale o professionale) – essendo il concordato minore liquidatorio relegato ad eccezione, subordinata ad un apprezzabile apporto di risorse esterne – e, per altro verso, la natura semplificata di questa procedura minore costringe l’esercizio del voto sulla proposta entro un ristretto termine fisso di trenta giorni e adotta il delicato meccanismo facilitatore del silenzio-assenso.
Ciò significa che un deficit rappresentativo della situazione del debitore pregressa, attuale e prospettica può riversarsi, attraverso il prudente apprezzamento del giudice, in un difetto dei presupposti di ammissibilità della domanda, sindacabili anche in sede di omologazione. Né l’obbligatoria assistenza dell’organismo di composizione della crisi può rappresentare una protezione per il debitore, trattandosi di un organo voluto dal legislatore per veicolare nel modo migliore la sua domanda, e non già per esonerarlo dall’assolvere i suoi doveri di corretta, completa e trasparente rappresentazione della realtà economica personale, potendo anzi le valutazioni dell’organismo di composizione della crisi risultare fuorviate da una sua condotta omissiva, opaca o mistificatrice.

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