Offerta formativa non soddisfacente: ciò non basta per risolvere il contratto con l’Università telematica
Respinta l’istanza presentata da una studentessa e centrata sulla differenza tra l’offerta formativa promessa e quella effettivamente fornita
La funzione perequativo-compensativa opera soltanto ove sia rigorosamente accertato che lo squilibrio tra le condizioni economico patrimoniali dei due ex coniugi derivi dal sacrificio, da parte del coniuge economicamente più debole
Assume non secondaria rilevanza il corretto e completo assolvimento degli oneri di informazione che gravano sul debitore