Prescrizione del credito: per l’interruzione basta un tentato pignoramento mobiliare infruttuoso
Fondamentale però che l’attività dell’ufficiale giudiziario sia conosciuta o conoscibile dal debitore
La funzione perequativo-compensativa opera soltanto ove sia rigorosamente accertato che lo squilibrio tra le condizioni economico patrimoniali dei due ex coniugi derivi dal sacrificio, da parte del coniuge economicamente più debole
Assume non secondaria rilevanza il corretto e completo assolvimento degli oneri di informazione che gravano sul debitore