Respinta l’istanza di fallimento quando il debito è incrementato da interessi e spese legali
Irrilevante, in sostanza, l’aumentare dei debiti così determinatosi. Di esso non si deve tenere conto sulla fallibilità dell’imprenditore
La funzione perequativo-compensativa opera soltanto ove sia rigorosamente accertato che lo squilibrio tra le condizioni economico patrimoniali dei due ex coniugi derivi dal sacrificio, da parte del coniuge economicamente più debole
Assume non secondaria rilevanza il corretto e completo assolvimento degli oneri di informazione che gravano sul debitore