Se il consumatore vende l’auto difettosa ha comunque diritto al risarcimento del danno

La cessione del veicolo difettoso non comporta la perdita della tutela. La protezione non si concentra sul bene in sé, ma si focalizza sulla posizione “debole” del consumatore

Se il consumatore vende l’auto difettosa ha comunque diritto al risarcimento del danno

Un uomo ha acquistato un'auto con un difetto nell'impianto GPL e ha citato il produttore e il venditore per ottenere un risarcimento. Il venditore ha contestato il diritto al risarcimento, sostenendo che il Codice del Consumo non prevede tale rimedio e che, poiché l'auto è stata cambiata durante il processo, il consumatore non ha più un interesse valido nell'azione legale iniziale.

La Corte di Cassazione ha sottolineato che il consumatore non perde il diritto alla tutela se ha ceduto il veicolo difettoso. La protezione messa in atto dalla legislazione consumeristica si concentra sulla fragilità del consumatore nel contesto del rapporto di consumo, non sul bene stesso. I giudici hanno chiarito che il danno non si limita alla perdita di valore del bene, poiché i contratti di consumo non sono sviluppati per fini speculativi, ma per soddisfare le necessità del consumatore.

Si precisa che la versione iniziale del Codice del Consumo non menzionava esplicitamente il risarcimento del danno come rimedio, ma la giurisprudenza lo ha riconosciuto positivamente. Allo stesso modo, il Codice attuale, modificato dal d.lgs. 170/2021, include il risarcimento tra i rimedi disponibili per il consumatore.

La Corte ha quindi respinto le argomentazioni del venditore, stabilendo che la richiesta di risarcimento per difetto di costruzione era fondata. Anche se il Codice del Consumo non menzionava esplicitamente il risarcimento in quel periodo, il consumatore poteva richiederlo conformemente alle leggi civili vigenti.

La sentenza della Cassazione ha ribadito che il consumatore, nonostante il cambio dell'auto difettosa, manteneva il diritto al risarcimento, in quanto il risarcimento non è associato alla perdita di valore nel caso di sostituzione di veicoli, poiché il contratto di consumo mira a soddisfare i bisogni dell'acquirente (Cas. n. 23238/2024).

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