Sinistro stradale causato da un veicolo non identificato: la parte lesa deve fornire prove concrete

Necessario dimostrare non solo le modalità dell’incidente e la sua attribuibilità alla condotta di un altro veicolo, ma anche l’oggettiva impossibilità di identificare quel veicolo

Sinistro stradale causato da un veicolo non identificato: la parte lesa deve fornire prove concrete

A fronte di un’azione di risarcimento danni proposta contro il ‘Fondo di garanzia per le vittime della strada’, a seguito di sinistro causato da un veicolo non identificato, la parte lesa ha l’onere di provare rigorosamente non solo le modalità dell’incidente e la sua attribuibilità alla condotta di un altro veicolo, ma anche l’oggettiva impossibilità di identificare quel veicolo. Questo il punto fermo fissato dai giudici (ordinanza numero 450 del 9 gennaio 2025 della Cassazione), i quali aggiungono che la valutazione della prova fornita dal soggetto danneggiato deve essere compiuta considerando tutti gli elementi disponibili, senza automatismi tra la presentazione della denuncia e l’esito della causa, potendo ritenere non raggiunta la prova anche in presenza di denuncia o, viceversa, ritenere raggiunta la prova pur a fronte della mancata presentazione della denuncia. Chiari i dettagli dell’episodio oggetto del processo. In sostanza, un uomo era alla guida di un motociclo, con a bordo un passeggero, quando il mezzo è stato urtato da un’autovettura che si immetteva da una traversa a sinistra, senza osservare la precedenza, e poi si allontanava senza prestare soccorso. Il conducente del motociclo ha dedotto di aver perso il controllo del mezzo, a seguito dell’impatto, e di essere rovinato a terra, insieme al passeggero, riportando lesioni con rilevanti postumi permanenti. Per i giudici, però, le prove fornite dal conducente danneggiato non bastano per accogliere l’istanza risarcitoria da lui avanzata. Ciò soprattutto tenendo presente che, in caso di azione proposta per il risarcimento dei danni nei confronti dell’impresa designata dal ‘Fondo di garanzia per le vittime della strada’, la prova che il danneggiato è tenuto a fornire, cioè che il danno sia stato effettivamente causato da un veicolo non identificato, può essere offerta mediante la denuncia o querela presentata contro ignoti alle competenti autorità, ma senza automatismi. Di conseguenza, è possibile sia escludere la riconducibilità della fattispecie concreta a quella del danno cagionato da veicolo non identificato, pur in presenza di tale denuncia o querela, sia affermarla, in mancanza della stessa denuncia o querela. In sostanza, non vi è alcun automatismo tra la presentazione della denuncia e l’esito della causa risarcitoria, ma l’onere della prova di quanto accaduto è comunque a carico della parte danneggiata, e in questa ottica bisogna valutare tutti gli elementi a disposizione. Analizzando la specifica vicenda, i giudici hanno osservato che il conducente del motociclo ha sporto denuncia circa due mesi dopo il fatto, mentre neppure a distanza di giorni aveva mai fatto riferimento all’investimento, benché in un contesto in cui il pericolo per la sua salute era ormai venuto meno, e non sono stati compiuti rilievi sulla moto da lui condotta. Logico dedurre la mancanza di prove effettive in merito alla riconducibilità del sinistro all’investimento da parte di una ‘auto pirata’.

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